Decreti attuativi della legge 132/2025: cosa cambia per la PA con i D.Lgs. 179 e 160 del 2026
Decreti attuativi della legge 132 sull’intelligenza artificiale: cosa comportano per le pubbliche amministrazioni il D.Lgs. 179/2026 e il D.Lgs. 160/2026.
Ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2026
La legge 132/2025 aveva affidato al Governo il compito di completare la disciplina con alcuni decreti legislativi.
Nel 2026 ne sono arrivati due, con effetti molto diversi: uno riguarda la responsabilità quando un sistema causa un danno, mentre l’altro interviene anche sulle attività quotidiane dell’ente, soprattutto quando l’IA viene usata per il personale.
Nello specifico:
- il D.Lgs. 179/2026, in vigore dal 23 ottobre 2026, tocca l’ente da vicino: chi vigila, come si fa reclamo e, soprattutto, l’IA usata sul personale
- il D.Lgs. 160/2026, in vigore dal 30 settembre 2026, non introduce adempimenti nuovi rispetto all’AI Act – cambia però le regole sulle prove quando un sistema causa un danno
Nessuno dei due contiene una regola specifica sulle multe alle pubbliche amministrazioni.
I decreti attuativi della legge 132/2025
- D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160: ✅ Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026, in vigore dal 30 settembre 2026
- D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179: ✅ Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026, in vigore dal 23 ottobre 2026
- Atti ancora attesi: ⏳ DPCM sui costi della vigilanza e decreto sulla formazione dei docenti, entro novanta giorni dal D.Lgs. 179; linee guida del Ministro per la PA sulle competenze IA del personale, senza termine
- Riferimento normativo: Articolo 24 della legge 132/2025
I due decreti attuativi in breve
D.Lgs. 179/2026
in vigore dal 23 ottobre 2026
- AgID autorità di notifica, ACN vigilanza
- Reclami alle autorità di vigilanza
- Sanzioni, ancora non pecuniarie
- Decisioni sul personale non solo automatiche
- Competenze IA del personale pubblico
D.Lgs. 160/2026
in vigore dal 30 settembre 2026
- Esibizione delle prove (art. 17)
- Nesso causale presunto (art. 18)
- La conformità da sola non basta (art. 19)
- Nuovo reato, art. 437-bis c.p.
- Responsabilità delle società (231)
D.Lgs. 179/2026
Il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026, è in vigore dal 23 ottobre 2026.
Adegua la normativa italiana all’AI Act su due fronti: da una parte disciplina i poteri delle autorità nazionali, dall’altra interviene sull’utilizzo dell’IA nella formazione, nel lavoro e nella pubblica amministrazione.
Chi vigila e a chi si fa reclamo
AgID svolge il ruolo di autorità nazionale di notifica, mentre ACN vigila sul mercato dei sistemi di IA ed è il punto di contatto unico.
Per i sistemi ad alto rischio utilizzati dagli istituti finanziari restano competenti Banca d’Italia, CONSOB e IVASS.
I controlli di ACN possono partire da incidenti gravi segnalati, da reclami non palesemente infondati, da segnalazioni di altre autorità oppure direttamente su iniziativa dell’Agenzia.
Non occorre quindi aspettare necessariamente un reclamo per avviare una verifica.
I reclami vanno indirizzati all’autorità di vigilanza competente. Se vengono presentati a quella sbagliata, sarà l’autorità stessa a trasmetterli d’ufficio a quella corretta.
ACN definirà con un decreto del direttore generale la propria procedura di gestione.
Sanzioni
Il decreto disciplina le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni dell’AI Act.
Per quelle meno gravi prevede anche interventi diversi dalla multa, come l’ordine di correggere la situazione entro un termine, e non soltanto sanzioni economiche.
Bisogna però evitare un equivoco: il decreto non contiene una disposizione specifica sulle multe alle pubbliche amministrazioni e non sanziona l’obbligo di formazione previsto dall’articolo 4 dell’AI Act.
La formazione resta un obbligo, ma presentarla come un’attività da svolgere «pena sanzione» non rispecchia quanto stabilito da questo decreto.
L’ente come datore di lavoro (artt. 41 e 42)
È la parte con più conseguenze pratiche per un ente.
Le decisioni sul rapporto di lavoro (art. 41)
Quando il datore di lavoro utilizza sistemi di IA, la decisione finale sul rapporto di lavoro non può essere presa soltanto in modo automatico.
La regola riguarda assunzione, modifiche e cessazione del rapporto, ma anche provvedimenti disciplinari e valutazioni delle prestazioni. A decidere deve essere una persona con un potere effettivo e autonomo, e non basta il consenso del lavoratore per derogare a questa garanzia.
Il lavoratore va informato prima dell’utilizzo del sistema e ha diritto di ottenere, a richiesta, una motivazione comprensibile. Le decisioni che violano queste regole sono nulle. La disposizione non riguarda la ricerca e la selezione dei candidati.
Salute e sicurezza (art. 42)
Se un sistema di IA incide sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi, sulle modalità operative o su decisioni rilevanti per la sicurezza, deve essere considerato nella valutazione dei rischi prevista dal d.lgs. 81/2008.
Occorre inoltre informare e formare i lavoratori sui rischi specifici legati a questi strumenti.
Formazione
Personale pubblico (art. 40)
Il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite AgID e ACN e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definirà con apposite linee guida il quadro minimo delle competenze sull’IA richieste ai dipendenti pubblici.
Per queste linee guida il decreto non indica una data di adozione.
Ordini e sanità (artt. 47 e 51)
Il decreto interviene anche sulla formazione delle professioni: la formazione degli ordini professionali deve includere percorsi sull’IA e i consigli nazionali hanno sei mesi per adeguare i regolamenti; nello stesso termine la Commissione nazionale ECM deve dedicarle una quota dell’obbligo formativo.
Cosa dovrà ancora arrivare…
Non tutto viene definito direttamente dal decreto, che rinvia ad altri provvedimenti.
Per gli enti possono essere rilevanti le linee guida e le buone pratiche facoltative di AgID e ACN, il regolamento sui poteri di vigilanza di ACN e le linee guida del Ministro per la PA sulle competenze.
Segnaleremo questi atti all’interno della sezione dedicata alle ultime novità legate all’intelligenza artificiale nella PA non appena saranno pubblicati.
D.Lgs. 160/2026
Il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026, è in vigore dal 30 settembre 2026.
Interviene sull’uso dell’IA nelle attività di polizia e sulle regole della responsabilità civile e penale.
Le prove in tribunale (art. 17)
In una causa di risarcimento, se il danneggiato rende verosimile la propria richiesta, il giudice ordina di esibire registri, documenti sulla gestione dei rischi, documentazione tecnica e informazioni sulla supervisione umana.
Se chi ha l’obbligo di esibirli non lo fa senza un motivo valido, il giudice, valutati gli altri elementi, considera ammessi i fatti affermati dal danneggiato.
Tenere la documentazione in ordine diventa quindi particolarmente importante.
Il nesso tra violazione e danno (art. 18)
Se il danno deriva dalla violazione di obblighi previsti dall’AI Act, la legge presume che quella violazione lo abbia causato, salvo che venga fornita prova contraria.
La conformità da sola non basta (art. 19)
Anche essere conformi all’AI Act, eventualmente con una certificazione, non basta da solo a escludere la responsabilità per un danno.
Un nuovo reato (art. 12)
Il decreto inserisce nel codice penale l’art. 437-bis, relativo all’omissione delle misure di sicurezza e di sorveglianza umana nei sistemi ad alto rischio.
La responsabilità delle società (art. 15)
Il nuovo reato e quello di diffusione illecita di contenuti generati con l’IA (art. 612-quater c.p.) entrano tra quelli considerati dal d.lgs. 231/2001.
Questa disciplina non si applica allo Stato, agli enti territoriali e agli altri enti pubblici non economici: perciò la parte sulla 231 riguarda le società partecipate e in house, non i comuni.
D.Lgs. 160/2026: la documentazione che conta
Art. 17: nelle cause di risarcimento il giudice ordina di esibirla
Cosa significa per l’RTD?
Il D.Lgs. 179 porta il tema dell’IA anche agli uffici del personale e a chi si occupa di salute e sicurezza: prima di introdurre uno strumento che incide su valutazioni, turni o organizzazione del lavoro, conviene coinvolgerli e predisporre l’informativa per i lavoratori.
Il D.Lgs. 160 non introduce adempimenti nuovi rispetto all’AI Act, ma rende più importante poter dimostrare come sono state svolte le attività: sorveglianza umana effettiva e documentazione in ordine aiutano a ricostruire le decisioni se si verifica un danno.
Se l’ente controlla una società in house, è utile condividere con essa la parte sulla responsabilità 231.